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CIRCOLARI AGEA
 

Aiuti agli indigenti, domanda per il rimborso spese

Le regole e le scadenze per ottenere il pagamento per le forniture di prodotti alimentari - La domanda all'Organismo pagatore Agea deve essere presentata entro il 30 settembre 2013

L'Ufficio OCM Vino e Altri Aiuti di AGEA, con provvedimento n. DPMU.2013.2720 disponibile sul sito ufficiale AGEA (il provvedimento è consultabile qui), ha emanato le istruzioni operative che definiscono le modalità per il rimborso delle spese connesse con le forniture di prodotti alimentari agli indigenti nella Comunità - programma 2013.
Gli Enti caritativi incaricati della distribuzione dei prodotti possono ottenere il rimborso delle spese di trasporto,

Le principali novità contenute nella circolare:
 
Ø   termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso: 30 settembre 2013
Ø   termine ultimo per il pagamento delle domande: 15 ottobre 2013
Ø   previsti tetti di spesa per il rimborso
 

delle spese amministrative e delle spese di stoccaggio nei limiti dei mezzi finanziari disponibili per l'esecuzione del piano previsto dallo Stato italiano per la fornitura di prodotti alimentari agli indigenti.
La regolamentazione comunitaria prevede che il rimborso delle predette spese debba essere corrisposto obbligatoriamente entro il 15 ottobre 2013.
La domanda di pagamento
Gli Enti caritativi devono presentare la domanda presso l'Organismo pagatore AGEA entro il 30 settembre 2013. In caso di ritardo, la domanda non potrà essere accettata.
Gli Enti potranno richiedere in domanda sia il rimborso delle spese già sostenute dal 1 gennaio al 30 giugno che delle spese previste per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2013. Per questo secondo periodo, gli Enti, entro il 28 febbraio 2014, dovranno presentare la relativa documentazione giustificativa. Qualora i documenti non coprano le somme ricevute in via anticipata, i richiedenti saranno tenuti alla restituzione di quanto pagato in eccesso.
Come premesso, le spese rendicontabili, per le quali è possibile richiedere il rimborso, sono di 3 tipologie:

  • di trasporto
  • amministrative
  • di stoccaggio

E' opportuno tuttavia precisare che per ciascuna delle tre tipologie, e per le singole sottovoci delle stesse, è previsto un tetto di spesa non superabile.
Per le spese di trasporto, sono previsti singoli tetti di spesa sia nel caso di trasporti effettuati da terzi che in proprio. In ogni caso, se l'ammontare complessivo delle spese di trasporto richieste dagli Enti Caritativi supererà il valore di euro 554.800, verrà applicata una riduzione lineare alle spese di trasporto richieste da ciascun ente caritativo che consenta di rispettare il predetto tetto massimo collettivo.
Per le spese amministrative e di stoccaggio, è previsto un tetto massimo pari all'1% del valore degli prodotti alimentari che saranno ricevuti nel 2013.
Le spese ammissibili
Il provvedimento si sofferma poi sull'elenco delle spese ammissibili a finanziamento per ciascuna delle predette 3 tipologie.
Per ciò che attiene le spese di trasporto, ed in caso di utilizzo di mezzi non propri, sarà rimborsata la spesa fatturata dalla ditta di trasporto al netto dell'IVA.
In caso di trasporto effettuato con mezzi propri e/o in uso gratuito, sarà necessario presentare la documentazione relativa ai mezzi utilizzati. Inoltre, per i trasporti di quantitativi uguali o inferiori ad una tonnellata, il rimborso sarà effettuato in funzione della distanza chilometrica effettivamente percorsa. Al contrario, per i trasporti di quantità superiori ad una tonnellata, saranno utilizzati i parametri previsti dalla normativa comunitaria (in particolare l'allegato II, di cui all'art. 1, comma 8, del Reg. (UE) 687/2010).
Per ciò che attiene le spese amministrative, il provvedimento elenca puntualmente tutte le voci che possono essere oggetto di rimborso: 

  • per il personale in carico stabilmente e continuativamente, ovvero volontario, adibito alla tenuta della contabilità di magazzino e/o a guardiania;§  di assicurazione per infortuni del personale volontario e contro furto e/o incendio;
  • per fitto locali presso terzi per l'istituzione di uffici amministrativi per la gestione della distribuzione dei prodotti;
  • telefoniche, di fax e postali per contatti con fornitori, trasportatori o destinatari dei prodotti, necessari alla predisposizione o all'esecuzione dei piani di ricevimento e/o di distribuzione delle prodotti;
  • per l'energia elettrica, gas e acqua relative ai locali adibiti ad uffici amministrativi; per l'acquisto di materiale di cancelleria;
  • per l'acquisto e/o la manutenzione di materiale informatico (con l'esclusione dall'acquisto di: P.C., Server, Stampanti o altro macchinario);
  • per licenze, tasse, permessi e autorizzazioni connesse alla distribuzione dei prodotti CE.

Per ciò che attiene le spese di stoccaggio, di seguito le spese ritenute ammissibili a rimborso:

  • riferite al personale in carico stabilmente e continuativamente, ovvero volontario, adibito al facchinaggio e/o a guardiania;
  • di assicurazione per infortuni del personale volontario e contro furto e/o incendio;
  • per fitto locali presso terzi per lo stoccaggio dei prodotti;
  • telefoniche, di fax e postali per contatti con fornitori, trasportatori o destinatari dei prodotti, necessari alla predisposizione o all'esecuzione dei piani di ricevimento e/o di distribuzione delle prodotti;
  • per l'energia elettrica, gas e acqua relative ai locali adibiti a magazzino;
  • per pulizia, disinfestazioni, derattizzazioni o altro trattamento sanitario necessario alla buona conservazione dei prodotti;
  • per la manutenzione dei magazzini, celle frigo ed elevatori;
  • amministrative per licenze, tasse, permessi e autorizzazioni connesse alla distribuzione dei prodotti CE.

Per le spese amministrative e di stoccaggio riferite a personale volontario, i rimborsi sono effettuati sulla base delle norme previste in materia di trattamento di missione del personale civile dello Stato.
Infine, tutte le predette spese, nei limiti dei citati massimali, potranno essere rimborsate solo qualora l'Ente caritativo invii ad AGEA la relativa documentazione giustificativa per singola voce (in originale o copia autenticata), costituita da fatture, ricevute, bollette e ogni altra documentazione di spesa debitamente quietanzata.

 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 24 - settembre 2013